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Giovani under 36 e agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa.

Indice dei contenuti.

Il decreto “Sostegni bis” (decreto legge n. 73/2021, convertito in legge 106/2021) ha introdotto, all’art. 64, una serie di agevolazioni per i giovani under 36 che intendono acquistare la prima casa.

Giovani under 36 e agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa.

E infatti il provvedimento prevede l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale degli atti traslativi, a titolo oneroso, della proprietà d’immobili destinati ad abitazione principale e degli atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione sugli stessi se stipulati in favore di soggetti che:

  1. non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  2. hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

E’ tuttavia sottinteso che tali requisiti si aggiungono a quelli già previsti per l’acquisto della prima casa dal testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di registro, alla nota II-bis, dell’articolo 1, della tariffa parte prima.

Col decreto sostegni bis, nuove agevolazioni per l’acquisto prima casa da parte dei giovani con età inferiore ai 36 anni.

Acquisto di Prime case soggetto ad Iva.

Invece, in caso di acquisto soggetto ad Iva, gli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato possono usufruire di un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto.

Quindi il credito d’ imposta potrà essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Oppure il credito d’imposta potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.

Tuttavia è necessario precisare che tale credito d’imposta non dà mai diritto a rimborsi.

Agevolazione a tempo.

Attenzione però: le agevolazioni in esame hanno durata limitata nel tempo. Esse si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 luglio 2021, data di entrata in vigore del decreto legge, e il 30 giugno 2022.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni esaminate o di decadenza dalle stesse, l’Agenzia delle Entrate potrà recuperare le imposte dovute con applicazione di sanzioni ed interessi previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.

E’ tuttavia sottinteso che tali requisiti si aggiungono a quelli già previsti per l’acquisto della prima casa dal testo unico delle disposizione concernenti l’imposta di registro, alla nota II-bis, dell’articolo 1, della tariffa parte prima.

A tal fine, leggi il post: Agevolazioni fiscali sull’acquisto della prima casa.

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Fonti di diritto.

Per eventuali approfondimenti, si rimanda ai richiamati provvedimenti:

  1. decreto legge n. 74/2021 (agevolazioni under 36 per l'acquisto prima casa);
  2. testo unico sull'imposta di registro (TUIR) - dPR 131/86.

Foto di Kindel Media da Pexels

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