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Cessione di NPL e criteri di tassazione dell’operazione.

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Indice dei contenuti.

Cessione di NPL: la base imponibile, oggetto di tassazione, è data dalla differenza tra  il “valore economico” dei crediti ceduti e il relativo prezzo corrisposto al cedente.

Così si è espressa, in estrema sintesi, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 79/E del 31/12/2021.

Cessione di NPL: tassazione dell’operazione.

Di seguito il ragionamento operato dell’ente erariale.

Solitamente, la base imponibile di calcolo dell’Iva è data dal corrispettivo pattuito contrattualmente tra l’acquirente e il prestatore / fornitore (art. 13, comma 1, dPR 633/1972).

Per quel che riguarda la cessione dei crediti, la base imponibile sarebbe data dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e il loro prezzo di cessione.

Tuttavia, nella cessione di crediti deteriorati, tale criterio non è soddisfacente perché non tiene conto della natura dei crediti ceduti, noti come Non Performing Loans (NPLs).

Tassazione della cessione di crediti deteriorati secondo l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 79/E del 31/12/2021).

Cessione di NPL: carattere speculativo e peculiarità dei crediti ceduti.

Cessione di NPLs: altro non è che un operazione riguardante dei crediti “deteriorati” la cui riscossione, cioè, è divenuta incerta nel tempo e nel loro ammontare.

In virtù di tale caratteristica, i crediti deteriorati sono quindi ceduti ad un prezzo inferiore al loro valore nominale e il relativo rischio (di credito) viene spostato sul cessionario che li acquista.

Per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il predetto criterio di determinazione della base imponibile, dato dalla differenza tra il valore nominale dei crediti e il loro prezzo di cessione, non è adeguato ai fini del calcolo della base imponibile Iva.

Nella cessione di NPLs, infatti, tale differenziale non sarebbe idoneo ad esprimere l’effettivo vantaggio economico di cui beneficerebbe il cessionario.

E infatti, gli investimenti in crediti deteriorati (NPLs) sono operazioni speculative in cui il margine (per il cessionario) è dato dalla differenza fra il prezzo corrisposto per l’acquisto del portafoglio (solitamente inferiore al valore nominale dei crediti che lo compongono) e quanto effettivamente recuperato, al netto dei relativi costi di recupero e di struttura.

In fase di trattativa, la valutazione di tale remuneratività richiede e presuppone un’accurata analisi dei crediti da acquistare (c.d. attività di due diligence) a carattere prognostico e previsionale.

Stima del valore economico della cessione di NPL.

Considerata la peculiarità di tali operazioni, l’Agenzia delle Entrate ha così concluso: nelle cessioni di NPL, la base imponibile ai fini Iva, è data dalla differenza tra il “valore economico” dei crediti al momento della cessione ed il prezzo pagato al cedente per il loro acquisto.

Al valore nominale viene preferito il “valore economico” del credito deteriorato.

Tale valore altro non è che una stima presuntiva dei crediti deteriorati da acquistare.

Se vuoi saperne di più su

CESSIONE DI CREDITI DETERIORATI (NPLs)

contatta l’avvocato Marco Cavalli

Due diligence e cessione di NPLs.

Tramite l'attività di due diligence, infatti, il soggetto cessionario, cerca di valutare, secondo criteri oggettivi, i presumibili flussi di incasso che si attendono dalla gestione del portafoglio, tenendo conto dello stato di deterioramento dei crediti da acquistare.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il criterio del "valore economico" dei crediti, quale componente di natura valutativa da utilizzare come parametro per determinare la base imponibile della cessione di NPLs, è coerente con il principio desumibile dall'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972.

E infatti, secondo un orientamento ispirato dalla giustizia europea, il corrispettivo su cui calcolare l'imposta può essere rimesso anche alla valutazione delle parti contrattuali e quindi essere inferiore al prezzo di costo, senza inficiare la qualificazione dell'operazione come "negozio a titolo oneroso" (cfr. Corte di Giustizia UE, causa C-102/86, sentenza dell'8 marzo 1988, punto 12; causa C-305/2001, sentenza del 26.06.2003; causa C-412/03, sentenza del20 gennaio 2005, punto 22; C-520/14 sentenza del 12 maggio 2006, n. 26).

Peraltro, sebbene la quantificazione del "valore economico" degli NPLs spesso non emerga in sede contrattuale essa può essere ricostruita e verificata dall'esame dell'attività di due diligence, realizzata in fase precontrattuale.

Leggi anche il post: "Società di recupero crediti e acquisto di NPL ceduti da banche".

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