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Società di recupero crediti e acquisto di NPL ceduti da banche.

Indice dei contenuti.

Questo post dal titolo “Società di recupero crediti e acquisto di NPL ceduti da banche” è destinato ai players del recupero crediti stragiudiziale.

Dal 2015, infatti,  il mercato degli NPL (non performing loans) si è aperto anche ai piccoli operatori del recupero crediti.

In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, col D.M. n. 53/2015, in attuazione del testo unico bancario, si è espresso sulla possibilità, per agenzie e società di recupero crediti, di procedere all’acquisto di NPL ceduti da banche e da intermediari finanziari.

Società di recupero crediti e acquisto di NPL ceduti da banche.

Il DM 53/2015 , legittimando le società di recupero crediti all’acquisto di NPL ceduti da banche e intermediari finanziari, ha di fatto aperto nuovi scenari e mercati per gli operatori del settore (istituti di credito, società finanziarie e di recupero crediti).

Il decreto in parola, all’art. 2, comma 2, precisa che:

2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) […]

b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa’ acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Società di recupero crediti privilegiate nell’acquisto di portafogli NPL.

La norma in esame ha infatti escluso che l’acquisto di crediti incagliati da parte di soggetti ex art. 115 TULPS (agenzie e società di recupero crediti) rientri tra le attività di concessione di finanziamenti soggetta all’art. 106 del Testo Unico Bancario (perciò esercitabile solo dagli intermediari finanziari abilitati).

Pertanto, le società di recupero crediti (soggette alla disciplina dell’art. 115 del Tulps) assurgono al ruolo di soggetti privilegiati nell’acquisto di portafogli NPL ceduti da istituti di credito.

Attenzione però: la norma è chiara nell’affermare che l’acquisto di crediti, da parte delle società ex art. 115 TULPS, deve essere a titolo definitivo.

Ciò significa, secondo un’interpretazione letterale della norma, che le società ex art. 115 TULPS, acquistati i crediti ceduti dalle banche, non possono a loro volta rivenderli ad altri soggetti.

E infatti il successivo punto 1) precisa che “i crediti sono acquistati ai fini di recupero”, perciò escludendo la rivendita degli stessi.

Se tale interpretazione è corretta, le società ex art. 115 TULPS non potrebbero, ad esempio, cedere i crediti acquisiti ad altre società di recupero; oppure non potrebbero nemmeno vendere i singoli crediti a soggetti interessati a speculare sulla singola posizione (cosiddetta cessione del credito “single name”).

L’argomento è chiuso? Non proprio.

Devi infatti sapere che ci sono particolari tecniche negoziali tramite cui le società di recupero crediti riescono a coinvolgere gli investitori interessati ai singoli crediti bancari.

Se vuoi saperne di più, ti invito a contattare il mio studio per maggiori informazioni.

Il DM 53/2015, all’art. 2, autorizza le società di recupero crediti all’acquisto di NPL ceduti da banche e intermediari finanziari.

Acquisto di NPL ceduti da banche: perché può interessare le società di recupero crediti?

Perché piccole società di recupero crediti, organizzate a livello regionale, se non addirittura provinciale, dovrebbero essere interessate all’acquisto di NPL ceduti da banche, società finanziarie, SPV?

Perché spesso banche, società finanziarie, SPV non sono in grado di gestire il recupero dei propri crediti su base nazionale.

Infatti, i tempi ristretti per le attività di riscossione, la grande mole di dati da trattare, l’assenza di un’organizzazione capillare, su base nazionale, rendono difficoltosa la lavorazione di posizioni che, se ben gestite, potrebbero risultare fruttuose.

Senza considerare, poi, gli alti costi che comportano il coordinamento di una struttura ramificata a livello nazionale (tra agenzie mandatarie e submandatarie, agenti di riscossione locali, ecc.), la limitata possibilità di controllo di attività delegate a terzi, ecc.

In questi casi, sempre più istituti di credito preferiscono cedere a terzi “pacchetti” di crediti, al fine di purgare i propri bilanci da sofferenze che non sono in grado di gestire con prontezza.

Il citato DM n. 53/2015, consentendo l’acquisto di NPL ceduti dalle banche, ha permesso a tante piccole realtà, operanti nel settore del recupero crediti, di acquisire pacchetti di NPL localizzati in aree ben definite, facilmente gestibili, con maggiori percentuali di guadagno.

Acquisto di NPL ceduti da banche: l’attuale realtà.

Negli ultimi anni, il diffondersi del fenomeno, ha spinto studi legali e società di consulenza ad offrire servizi integrati per l’acquisto di portafogli NPL o, addirittura, singole posizioni estrapolate da portafogli NPL (cosiddette cessioni a “single name”).

Le operazioni di cessione / acquisto di NPL richiedono e presuppongono una complessa attività di verifica e analisi, non sempre alla portata dei potenziali cessionari: l’acquisto di portafogli NPL va infatti preceduto, in fase precontrattuale, da un’attenta verifica, a campione, della documentazione a sostegno dei crediti a cedersi.

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Sebbene il mercato degli NPL oggi offra numerose opportunità d'investimento, le stesse non sono di facile accesso e richiedono un'attenta attività di valutazione e analisi dei rischi in gioco.

Ad esempio i crediti acquistati dalle società ex art. 115 TULPS non possono essere a loro volta rivenduti a terzi. L'argomento è tuttavia concluso? Non proprio.

In virtù di rapporti di collaborazione con primarie realtà operanti nel settore NPL e "real estate", l'avvocato Marco Cavalli offre assistenza e consulenza commerciale, tecnica, amministrativa finalizzata all'acquisto di portafogli NPL.

Per maggiori informazioni e per eventuali opportunità d'investimento, è possibile contattare l'avvocato Marco Cavalli tramite il form presente in questa pagina.

Foto di Alexander Suhorucov da Pexels

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