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Mutuo bancario: nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari.

Indice dei contenuti.

Nel contratto di mutuo bancario è nulla la clausola che preveda interessi di mora usurari.

Si segnala la sentenza del Tribunale di Asti (G.U. dott. Carena) che ha accolto, sul punto, la domanda di parte mutuataria assistita dall’avvocato Marco Cavalli.

Attenzione! la citata sentenza è stata pubblicata in data 16.05.2020, cioè antecedentemente alla nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18.09.2020.

Nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari.

Il Tribunale di Asti ha condiviso la tesi, all’epoca sostenuta dall’avvocato Marco Cavalli, secondo cui: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori […]”

Nel caso esaminato, il contratto di mutuo ha previsto interessi moratori in misura del 7,40%.

Il tasso di mora, così autonomamente determinato dalle parti nel contratto, è effettivamente risultato superiore al tasso soglia all’epoca vigente, fissato nella misura del 6,285% (non ritenendo ammissibile, in assenza di indicazioni normative in tal senso, applicare l’ulteriore aumento del 2,1%, suggerito dagli indicatori adottati dalla Banca d’Italia; cfr., sul punto, Cass. n. 27442/2018).

[Nota di redazione: tale orientamento è stato rivisto dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 19597 del 18.09.2020].

Il Giudice ha perciò dichiarato nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari.

Mutuo bancario: nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari.

Nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari: le motivazioni.

Nella parte motiva della richiamata sentenza, il magistrato astigiano ha adottato il seguente ragionamento.

Qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a questi ultimi che va circoscritta la sanzione della nullità, con la conseguenza che sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi.

A una tale conclusione si giunge anche ove si consideri la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: i primi rappresentano il corrispettivo del mutuo e concernono la fisiologia del rapporto, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell’adempimento e concernono la patologia dello stesso.

Si può allora ritenere che il contratto di mutuo in oggetto contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale, relegato all’ipotesi di patologia del rapporto per l’inadempimento del mutuatario.

Ne consegue che la nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

In definitiva, l’usurarietà degli interessi moratori comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1815 co. 2 e 1419 c.c., la non debenza solo di tale tipo di interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

E’ quindi nulla la clausola che prevede interessi di mora usurari.

Cassazione, SS. UU., sentenza n. 19597 del 18.09.2020.

Attenzione però: la successiva sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020, ha previsto, per il calcolo del tasso soglia ai fini  usurari, l’applicazione, in aumento, del correttivo del 2,1%, suggerito dagli indicatori adottati dalla Banca d’Italia.

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Qui trovi il testo integrale del provvedimento citato: Tribunale di Asti, sentenza n. 254/2020.

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